Cesena, accolto il ricorso al Tribunale Federale

Accolto il ricorso dei romagnoli che rimangono a 10 punti in classifica.

 

 

L’A.C. Cesena S.p.a. comunica che questa mattina si è svolta, innanzi al Tribunale Federale Nazionale c/o F.I.G.C., l’udienza nella quale il Club era chiamato a rispondere per due distinti deferimenti elevati dalla Procura Federale in relazione ad operazioni di trasferimento di giocatori secondo valori asseritamente alterati e non rispondenti al vero, per pretese condotte depauperative del patrimonio societario, poste in essere nel 2011 dai legali rappresentanti della presidenza Campedelli nonché per la presunta falsificazione di documenti contabili e comunicazioni sociali risalenti al periodo 01/07/2010-30/06/2011.

In particolare, la scrivente era stata deferita per le operazioni, intercorse il 30/06/2011, con il Parma nello scambio incrociato Fabbri/Palumbo, per quelle intercorse con l’Inter per Nagatomo/Caldirola/Garritano/Pedrabissi, del giugno/luglio 2011, nonchè per appropriazioni indebite commesse, secondo l’accusa federale, dal Presidente e Vice Presidente dell’epoca, per milioni di euro.

Nel corso del dibattimento, al quale hanno partecipato personalmente il Presidente Giorgio Lugaresi ed il legale della società, Avv. Mattia Grassani, la Procura Federale ha riconosciuto l’eccezionalità della situazione creatasi in capo alla società A.C. Cesena S.p.a. parte lesa dei comportamenti ascritti ai suoi legali rappresentanti pro-tempore dell’epoca.

Sempre la Procura Federale, ha dato atto della “notevole entità delle somme di danaro erogate dalla nuova compagine societaria, e segnatamente dal Sig. Lugaresi, a favore dell’A.C. Cesena S.p.a. al fine di evitarne la decozione e consentirne la prosecuzione dell’attività sportiva”. Partendo dalle superiori premesse, al termine della discussione, la Procura Federale “in deroga irripetibile e con espressa dichiarazione che i procedimenti in discussione dinanzi al Tribunale Federale Nazionale in data 04 novembre 2016 in nessun caso potranno essere considerati un precedente applicabile ad altra fattispecie” ha accolto la richiesta di accordo ex art. 23 CGS avanzata dalla società per il tramite dell’Avv. Grassani, proponendo l’irrogazione della sanzione dell’ammenda nella misura di 80.000,00 Euro, soluzione condivisa dal Tribunale Federale Nazionale.

 

 

 

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